Art. 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 1010/2009
In vigore dal 1 mar 2011
Modifiche del regolamento (CE) n. 1010/2009
Il regolamento (CE) n. 1010/2009 è così modificato:
1)
All’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera u):
«u)
peschereccio cui è stata rifiutata l’autorizzazione a entrare in porto o a utilizzare le relative infrastrutture, in conformità all’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concluso nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO)»;
2)
gli allegati IIA e IIB sono sostituiti dall’allegato II del presente regolamento;
3)
nell’allegato V, parte I, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:
«—
Programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso, quale istituito dal regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)
(*1)
GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1
»;"
4)
l’allegato XIII è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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