Art. 1
In vigore dal 25 feb 2011
1. L’applicazione del regolamento (UE) n. 68/2011 è sospesa dal 27 febbraio 2011 al 4 marzo 2011. Durante questo periodo non sono accettate domande di stipula di contratti.
2. Sono respinte le domande presentate a partire dal 22 febbraio 2011, la cui accettazione sarebbe stata decisa durante il periodo indicato al paragrafo 1.
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