Art. 2

In vigore dal 25 feb 2011
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2011. Le seguenti modifiche dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 si applicano tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) la soppressione delle seguenti voci relative a: i) oligoelementi dalla Cina; ii) mango dalla Repubblica dominicana; iii) i seguenti mangimi ed alimenti dal Vietnam: — arachidi con guscio, — arachidi sgusciate, — burro di arachidi, — arachidi altrimenti preparate o conservate; b) la modifica della frequenza dei controlli fisici e di identità dei seguenti alimenti provenienti da tutti i paesi terzi: i) pimenti (Capsicum annuum), tritati o polverizzati; ii) prodotti derivati dal peperoncino (curry); iii) curcuma longa (curcuma); iv) olio di palma rosso.
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