Art. 2
In vigore dal 25 feb 2011
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2011.
Le seguenti modifiche dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 si applicano tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a)
la soppressione delle seguenti voci relative a:
i)
oligoelementi dalla Cina;
ii)
mango dalla Repubblica dominicana;
iii)
i seguenti mangimi ed alimenti dal Vietnam:
—
arachidi con guscio,
—
arachidi sgusciate,
—
burro di arachidi,
—
arachidi altrimenti preparate o conservate;
b)
la modifica della frequenza dei controlli fisici e di identità dei seguenti alimenti provenienti da tutti i paesi terzi:
i)
pimenti (Capsicum annuum), tritati o polverizzati;
ii)
prodotti derivati dal peperoncino (curry);
iii)
curcuma longa (curcuma);
iv)
olio di palma rosso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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