Art. 1
In vigore dal 25 feb 2011
Il regolamento (CE) n. 499/96 è così modificato:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca, originari dell’Islanda»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. I prodotti originari dell’Islanda elencati nell’allegato, quando sono immessi in libera pratica nell’Unione europea, possono beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari, nei periodi stabiliti dal presente regolamento e in conformità alle disposizioni da esso previste.
2. Le importazioni dei pesci e dei prodotti della pesca elencati nell’allegato beneficiano dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 solo se il valore dichiarato in dogana è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (*1).
3. Si applica il protocollo 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, come modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2005 del comitato misto CE-Islanda, del 22 dicembre 2005 (*2).
4. Il beneficio dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0792 e 09.0812 non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.
(*1)
GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22
"
(*2)
GU L 131 del 18.5.2006, pag. 1.»;"
3)
all’, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0810, 09.0811 e 09.0812.»;
4)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Nel caso in cui i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0810, 09.0811 e 09.0812 non siano totalmente esauriti per il periodo contingentale compreso tra il 1o marzo 2011 e il 30 aprile 2011, i volumi rimanenti sono riportati ai corrispondenti contingenti tariffari per il periodo 1o maggio 2011-30 aprile 2012.
A tal fine i prelievi dai contingenti tariffari applicabili tra il 1o marzo 2011 e il 30 aprile 2011 cessano il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1o settembre 2011. Il giorno lavorativo seguente il saldo inutilizzato di questi contingenti tariffari è reso disponibile a titolo del contingente tariffario corrispondente applicabile dal 1o maggio 2011 al 30 aprile 2012.
A decorrere dal secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1o settembre 2011 non possono più essere effettuati prelievi retroattivi o restituzioni sui contingenti tariffari specifici applicabili dal 1o marzo 2011 al 30 aprile 2011.»;
5)
l’allegato è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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