Art. 34

Restrizioni dell'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati per motivi di salute pubblica e animale

In vigore dal 25 feb 2011
Restrizioni dell'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati per motivi di salute pubblica e animale L'autorità competente non vieta né limita l'immissione sul mercato dei seguenti sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati per motivi di tutela della salute pubblica o animale diversi da quelli stabiliti dalla legislazione dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 1069/2009 e il presente regolamento: a) proteine animali trasformate e altri prodotti derivati di cui all'allegato X, capo II del presente regolamento; b) alimenti per animali da compagnia e altri prodotti derivati di cui all'allegato XIII del presente regolamento; c) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati importati o in transito nell'Unione di cui all'allegato XIV del presente regolamento.
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Restrizioni dell'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati per motivi di salute pubblica e animale (Art. 34 Regolamento (UE) 2011/142) — Testo vigente | Portale Normativo