Art. 1
In vigore dal 24 feb 2011
Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo accluso alla decisione 2011/296/UE relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del medesimo, sono così ripartite tra gli Stati membri:
a)
tonniere con reti a circuizione:
Spagna
16 unità
Francia
12 unità
b)
pescherecci con palangari di superficie:
Spagna
9 unità
Portogallo
3 unità
Fatto salvo l’accordo e il protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008. Se le domande relative alle autorizzazioni di pesca degli Stati membri di cui al primo comma non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. I termini di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento sono fissati in 10 giorni lavorativi.
Storico versioni
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