Art. 1
In vigore dal 24 feb 2011
1. L’applicazione dei dazi doganali all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 99 , di qualità diversa dalla qualità alta ai sensi dell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (4), e NC 1003 00 è sospesa, con riferimento alla campagna 2010/2011, per tutte le importazioni effettuate nell’ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto aperti dai regolamenti (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 2305/2003.
2. Se il trasporto dei cereali di cui al paragrafo 1 è effettuato con destinazione diretta nell’Unione ed è iniziato non oltre il 30 giugno 2011, continua ad applicarsi la sospensione dei dazi doganali in forza del presente regolamento per l’immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi.
Alle autorità competenti è fornita una prova soddisfacente del trasporto con destinazione diretta nell’Unione e della data di inizio del medesimo, sulla base dell’originale del documento di trasporto.
Storico versioni
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