Art. 2

In vigore dal 22 feb 2011
Le prescrizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le prescrizioni dell’articolo 24 della direttiva 2007/46/CE sulle omologazioni individuali, in particolare per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di rilasciare omologazioni individuali, a condizione che essi impongano prescrizioni alternative.
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