Art. 1
In vigore dal 21 feb 2011
All’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2006 è aggiunta la seguente lettera c bis):
«c bis)
le spese di trasporto, all’interno o all’esterno del territorio dello Stato membro, o le spese di esportazione, in base ad importi forfettari o non forfettari, da approvare secondo la procedura stabilita dall’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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