Art. 2

In vigore dal 17 feb 2011
Per un periodo transitorio che termina il 31 maggio 2011 possono continuare a essere introdotte nell’Unione le partite di animali domestici della specie bovina destinati all’allevamento e/o alla produzione per le quali siano stati rilasciati i certificati veterinari conformemente al modello BOV-X, come disposto dall’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dall’ del presente regolamento.
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