Art. 1
In vigore dal 16 feb 2011
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 40 00 , ex 7019 51 00 , ex 7019 59 00 , ex 7019 90 91 e ex 7019 90 99 (codici TARIC 7019 40 00 11, 7019 40 00 21, 7019 40 00 50, 7019 51 00 10, 7019 59 00 10, 7019 90 91 10 e 7019 90 99 50) originari della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, è la seguente:
Società
Dazio (%)
Codice addizionale TARIC
Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd
62,9
B006
Grand Composite Co., Ltd e società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd
48,4
B007
Società elencate nell’allegato I
57,7
B008
Tutte le altre società
62,9
B999
3. L’applicazione delle aliquote di dazio individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:138:oj#art-1