Art. 1

In vigore dal 16 feb 2011
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 40 00 , ex 7019 51 00 , ex 7019 59 00 , ex 7019 90 91 e ex 7019 90 99 (codici TARIC 7019 40 00 11, 7019 40 00 21, 7019 40 00 50, 7019 51 00 10, 7019 59 00 10, 7019 90 91 10 e 7019 90 99 50) originari della Repubblica popolare cinese. 2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, è la seguente: Società Dazio (%) Codice addizionale TARIC Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd 62,9 B006 Grand Composite Co., Ltd e società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd 48,4 B007 Società elencate nell’allegato I 57,7 B008 Tutte le altre società 62,9 B999 3.   L’applicazione delle aliquote di dazio individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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