Art. 1

In vigore dal 10 feb 2011
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli attualmente classificati al codice NC 8305 10 00 (codici TARIC 8305 10 00 11, 8305 10 00 13, 8305 10 00 19, 8305 10 00 21, 8305 10 00 23, 8305 10 00 29, 8305 10 00 34, 8305 10 00 35 e 8305 10 00 36) originari della Thailandia. Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lamine o da fili di acciaio su cui sono fissati almeno quattro semianelli in filo metallico e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Il sistema di apertura è a trazione oppure con un dispositivo d’acciaio a scatto, fissato al meccanismo. 2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 è del 17,2 %. 3.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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