Art. 1

In vigore dal 8 feb 2011
1.   I formati per la trasmissione dei dati e i risultati da trasmettere per il modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono quelli indicati nell’allegato I. 2.   I criteri per la misura della qualità dei dati relativi al modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono quelli indicati nell’allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:110(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo