Art. 1
In vigore dal 8 feb 2011
1. I formati per la trasmissione dei dati e i risultati da trasmettere per il modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono quelli indicati nell’allegato I.
2. I criteri per la misura della qualità dei dati relativi al modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono quelli indicati nell’allegato II.
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