Art. 1
In vigore dal 4 feb 2011
Alle domande di titoli di importazione presentate il 31 gennaio e 1 febbraio 2011, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 95,463571 %.
Per il mese di febbraio 2011 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 7 febbraio 2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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