Art. 1

In vigore dal 4 feb 2011
Il regolamento (UE) n. 1089/2010 è così modificato: 1. L'articolo 4 è così modificato: (a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le elencazioni e gli elenchi di codici utilizzati negli attributi o nelle relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati sono conformi alle definizioni e comprendono i valori di cui all'allegato II. I valori delle elencazioni e dell'elenco di codici sono codici mnemonici linguisticamente neutri leggibili da computer.» (b) Il paragrafo 4 è soppresso. 2. L'articolo 6 è così modificato: (a) il paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente: «(a) elenchi di codici che non possono essere estesi dagli Stati membri;» (b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli attributi o le relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati il cui tipo è un elenco di codici quale definito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), possono avere unicamente valori provenienti dagli elenchi specificati per detto elenco di codici. Gli attributi o le relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati il cui tipo è un elenco di codici quale definito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possono accettare unicamente valori ammessi in base al registro in cui è gestito l'elenco di codici.» 3. L’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento. 4. L’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
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