Art. 1
In vigore dal 4 feb 2011
Il regolamento (UE) n. 1089/2010 è così modificato:
1.
L'articolo 4 è così modificato:
(a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le elencazioni e gli elenchi di codici utilizzati negli attributi o nelle relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati sono conformi alle definizioni e comprendono i valori di cui all'allegato II. I valori delle elencazioni e dell'elenco di codici sono codici mnemonici linguisticamente neutri leggibili da computer.»
(b)
Il paragrafo 4 è soppresso.
2.
L'articolo 6 è così modificato:
(a)
il paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:
«(a)
elenchi di codici che non possono essere estesi dagli Stati membri;»
(b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli attributi o le relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati il cui tipo è un elenco di codici quale definito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), possono avere unicamente valori provenienti dagli elenchi specificati per detto elenco di codici.
Gli attributi o le relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati il cui tipo è un elenco di codici quale definito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possono accettare unicamente valori ammessi in base al registro in cui è gestito l'elenco di codici.»
3.
L’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
4.
L’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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