Art. 4
Requisiti di qualità dei dati e quadro di documentazione della qualità
In vigore dal 2 feb 2011
Requisiti di qualità dei dati e quadro di documentazione della qualità
1. I requisiti di qualità dei dati e il quadro di documentazione della qualità relativi ai sistemi d'istruzione e di formazione sono indicati all'allegato II.
2. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità conformemente ai requisiti fissati all'allegato II. La prima relazione riguarda l'anno di raccolta dati 2012. La relazione sulla qualità concernente i periodi di riferimento fissati all' è trasmessa alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno t+3. In via eccezionale, la prima relazione sulla qualità relativa all'anno di raccolta dati 2012 sarà trasmessa entro il 31 marzo dell'anno t+3.
3. Gli Stati membri attingono i dati necessari da una combinazione di fonti quali indagini per campione, fonti di dati amministrativi e altre fonti di dati.
4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) le informazioni sui metodi e sulla qualità dei dati provenienti da fonti diverse dalle indagini per campione e dalle fonti di dati amministrativi di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
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