Art. 1

In vigore dal 31 gen 2011
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato IA. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I o all’allegato IA. 3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi di cui all’, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, come modificata. 5.   Nell’allegato IA figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi di cui all’, paragrafo 1, lettera b) della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, come modificata.»; 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 2 ter 1.   Gli allegati I e IA indicano i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone, entità e organismi. 2.   Gli allegati I e IA riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»; 3) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1.   In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono: a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici delle persone di cui all’allegato I o all’allegato IA e dei loro familiari dipendenti; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati. 2.   In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica. 3.   Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi dei paragrafi 1 o 2»; 4) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.»; 5) è inserito il seguente articolo: «Articolo 8 bis 1.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l’allegato I o l’allegato IA. 2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni. 3.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo. 4.   Gli elenchi di cui agli allegati I e IA sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.»; 6) è inserito il seguente articolo: «Articolo 9 ter Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.»; 7) l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal testo di cui all’allegato I; 8) il testo di cui all’allegato II è inserito nel regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato IA; 9) l’allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell’allegato III.
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