Art. 1
In vigore dal 31 gen 2011
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato IA.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I o all’allegato IA.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi di cui all’, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, come modificata.
5. Nell’allegato IA figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi di cui all’, paragrafo 1, lettera b) della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, come modificata.»;
2)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 2 ter
1. Gli allegati I e IA indicano i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone, entità e organismi.
2. Gli allegati I e IA riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»;
3)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
1. In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
a)
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici delle persone di cui all’allegato I o all’allegato IA e dei loro familiari dipendenti;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati.
2. In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.
3. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi dei paragrafi 1 o 2»;
4)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.»;
5)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 8 bis
1. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l’allegato I o l’allegato IA.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.
4. Gli elenchi di cui agli allegati I e IA sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.»;
6)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 9 ter
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.»;
7)
l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal testo di cui all’allegato I;
8)
il testo di cui all’allegato II è inserito nel regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato IA;
9)
l’allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell’allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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