Art. 1

In vigore dal 25 gen 2011
1.   Un contingente tariffario d'importazione a dazio doganale nullo è aperto per i vini originari della Repubblica di Serbia importati nell'Unione europea, conformemente alle indicazioni figuranti in allegato. 2.   L'aliquota nulla del dazio è applicata alle seguenti condizioni: a) i vini importati devono essere corredati di una prova dell'origine conformemente al protocollo n. 2 dell'accordo interinale e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione; b) i vini importati non beneficiano di sovvenzioni all'esportazione.
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