Art. 1
In vigore dal 25 gen 2011
1. Un contingente tariffario d'importazione a dazio doganale nullo è aperto per i vini originari della Repubblica di Serbia importati nell'Unione europea, conformemente alle indicazioni figuranti in allegato.
2. L'aliquota nulla del dazio è applicata alle seguenti condizioni:
a)
i vini importati devono essere corredati di una prova dell'origine conformemente al protocollo n. 2 dell'accordo interinale e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione;
b)
i vini importati non beneficiano di sovvenzioni all'esportazione.
Storico versioni
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