Art. 1
In vigore dal 24 gen 2011
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:
1)
All’, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino:
«—
per la determinazione del contenuto di cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare, il metodo di cui all’allegato XX.»
2)
Nel sommario degli allegati viene aggiunto quanto segue:
«Allegato XX:
Metodo per la determinazione del contenuto di cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare».
3)
L’allegato I è sostituito dal testo riportato nell’allegato I del presente regolamento.
4)
È aggiunto l’allegato XX, quale riportato nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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