Art. 1

In vigore dal 21 gen 2011
Alle domande di titoli di importazione presentate il 17 e 18 gennaio 2011, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 21,673003 %. Per il mese di gennaio 2011 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 24 gennaio 2011.
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