Art. 1
In vigore dal 18 gen 2011
L' del regolamento (UE) n. 595/2010 è sostituito dal seguente:
«
Per un periodo transitorio sino al 4 marzo 2011, gli Stati membri accettano partite di latte e prodotti a base di latte, siero di equidi e prodotti sanguigni trattati, esclusi i prodotti sanguigni di equidi, destinate alla produzione di prodotti tecnici, accompagnate da un certificato sanitario compilato e firmato, conformemente agli appropriati modelli di certificato di cui all'allegato X, capitolo 2, capitolo 4A e capitolo 4D del regolamento (CE) n. 1774/2002, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Gli Stati membri accettano tali partite fino al 30 aprile 2011, a condizione che i relativi certificati sanitari siano stati compilati e firmati prima del 5 marzo 2011.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:35:oj#art-1