Art. 1

In vigore dal 18 gen 2011
L' del regolamento (UE) n. 595/2010 è sostituito dal seguente: « Per un periodo transitorio sino al 4 marzo 2011, gli Stati membri accettano partite di latte e prodotti a base di latte, siero di equidi e prodotti sanguigni trattati, esclusi i prodotti sanguigni di equidi, destinate alla produzione di prodotti tecnici, accompagnate da un certificato sanitario compilato e firmato, conformemente agli appropriati modelli di certificato di cui all'allegato X, capitolo 2, capitolo 4A e capitolo 4D del regolamento (CE) n. 1774/2002, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli Stati membri accettano tali partite fino al 30 aprile 2011, a condizione che i relativi certificati sanitari siano stati compilati e firmati prima del 5 marzo 2011.»
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