Art. 1
Manifesto del programma europeo “Frutta nelle scuole”
In vigore dal 18 gen 2011
Il regolamento (CE) n. 288/2009 è così modificato:
1)
all’articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri che istituiscono un programma “Frutta nelle scuole” possono chiedere gli aiuti di cui all’articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 per uno o più periodi compresi tra il 1o agosto e il 31 luglio, notificando la propria strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno in cui ha inizio il suddetto periodo. Alla strategia deve essere allegata la domanda di aiuto redatta in conformità al modello riportato nell’allegato II bis, anche qualora una strategia riguardi più di un anno.»;
2)
all’articolo 5, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«I seguenti costi, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), sono ammessi a beneficiare degli aiuti dell’Unione di cui all’articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007:»;
3)
all’articolo 6, paragrafo 2, lettera e), il testo del punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
il controllo, la valutazione e/o la comunicazione.»;
4)
all’articolo 7, paragrafo 1, è inserita la seguente nuova lettera a) bis:
«a) bis
utilizzare l’aiuto per il controllo e la valutazione del programma “Frutta nelle scuole” in conformità all’articolo 12 o per la comunicazione;»;
5)
l’articolo 10, paragrafo 1, è modificato come segue:
a)
alla fine della lettera b) la congiunzione «e» è cancellata;
b)
è aggiunta la seguente nuova lettera d):
«d)
i documenti giustificativi richiesti dagli Stati membri.»;
6)
il testo dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Manifesto del programma europeo “Frutta nelle scuole”
1. Gli Stati membri che partecipano al programma europeo “Frutta nelle scuole” informano il pubblico che il programma è sovvenzionato dall’Unione europea. A tal fine gli Stati membri possono utilizzare un manifesto, che, realizzato in conformità ai requisiti minimi stabiliti nell’allegato III, è esposto permanentemente all’entrata principale dell’istituto scolastico partecipante in posizione tale da essere chiaramente visibile e leggibile.
2. Qualora gli Stati membri decidano di non utilizzare il manifesto di cui al paragrafo 1, spiegano chiaramente nella loro strategia in che modo intendono informare il pubblico in merito al contributo finanziario dell’Unione europea al loro programma. Siti web o altri mezzi che informino o pubblicizzino il programma “Frutta nelle scuole” di uno Stato membro recano in ogni caso l’emblema europeo e fanno menzione di detto programma europeo nonché del sostegno finanziario dell’Unione europea.
3. Ai riferimenti concernenti il contributo finanziario dell’Unione europea viene data almeno la stessa visibilità accordata ai contributi di altri organismi privati o pubblici che sostengono il programma dello Stato membro.
4. Gli Stati membri possono continuare a utilizzare fino al 31 agosto 2012 manifesti e altri strumenti di informazioni stampati prima del 31 gennaio 2011, sulla base della legislazione applicabile al momento della loro realizzazione.»;
7)
l’articolo 15 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, secondo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a)
l’esito dell’esercizio di controllo, di cui all’articolo 12, paragrafo 1;»;
b)
il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Lo Stato membro che modifichi la strategia di cui all’articolo 3 comunica alla Commissione la nuova strategia, per e-mail, all’indirizzo indicato al paragrafo 1, primo comma, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo.»;
8)
è inserito un nuovo allegato II bis, riportato in allegato al presente regolamento;
9)
nell’allegato III, il testo dell’ultimo trattino è sostituito dal seguente:
«
“Il nostro/La nostra [tipo di istituto scolastico (ad esempio, nido/scuola dell’infanzia/scuola)] partecipa al programma ‘Frutta nelle scuole’ con il sostegno finanziario dell’Unione europea”. Il manifesto reca l’emblema dell’Unione europea.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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