Art. 1

In vigore dal 14 gen 2011
Il regolamento (CE) n. 560/2005 è così modificato: 1) l' è sostituito dal seguente: « 1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, di proprietà di, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell’allegato I o nell'allegato IA. 2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell'allegato IA, o destinarli a loro vantaggio. 3.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2010/656/PESC, come modificata. 5.   Nell'allegato IA figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/656/PESC, come modificata.»; 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis 1.   Gli allegati I e IA riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I. 2.   Gli allegati I e IA riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.»; 3) gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 3 1.   In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web di cui all'allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono: a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per le prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi o risorse economiche congelati. Se si tratta di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato I, gli Stati membri notificano al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche. Essi non autorizzano l'accesso se il comitato delle sanzioni comunica loro una decisione negativa entro due giorni lavorativi dalla notifica. 2.   In deroga all’, e purché si tratti di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che gli Stati membri abbiano notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e che quest’ultimo l'abbia approvata alle condizioni di cui al punto 14, lettera e), della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 3.   In deroga all’, e purché si tratti di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato IA, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro abbia comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione. Articolo 4 In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web di cui all'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’ è stata/o assoggettata/o al presente regolamento o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) il vincolo o la decisione non vadano a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o all'allegato IA; d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato, e e) se si tratta di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I, gli Stati membri abbiano notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.»; 4) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 L’, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.»; 5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 9 bis Il divieto di cui all', paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.»; 6) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.»; 7) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 11 bis 1.   Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inseriscano nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato I. 2.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all', paragrafo 1, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato IA. 3.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni. 4.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo. 5.   Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica opportunamente l'allegato I. 6.   L’elenco di cui all’allegato IA è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.»; 8) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 12 bis Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.»; 9) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Il presente regolamento si applica: a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo; b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione; d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro; e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell'Unione.»; 10) il testo di cui all'allegato I è inserito nel regolamento (CE) n. 560/2005 come allegato IA; 11) l'allegato II del regolamento (CE) n. 560/2005 è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.
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