Art. 1
In vigore dal 22 dic 2010
All'articolo 3 della direttiva 2007/68/CE, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:
«Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei vini di cui all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, immessi sul mercato o etichettati prima del 30 giugno 2012 e conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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