Art. 1

In vigore dal 22 dic 2010
1.   È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, che rientrano attualmente nei codici NC 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 e 7222 20 89 e sono originarie dell’India. 2.   L’aliquota del dazio compensativo provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, è la seguente: Società Dazio (%) Codice addizionale TARIC Chandan Steel Ltd, Mumbai, Maharashtra 3,4 AXXX Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra 3,3 AXXX Precision Metals, Mumbai, Maharashtra 3,3 AXXX Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra 3,3 AXXX Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra 3,3 AXXX Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane, Maharashtra 4,3 AXXX Società elencate nell’allegato 4,0 AXXX Tutte le altre società 4,3 AXXX 3.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2010/1261 — Testo vigente | Portale Normativo