Art. 1

Comunicazione dei provvedimenti consequenziali

In vigore dal 22 dic 2010
Il regolamento (CE) n. 498/2007 è così modificato: 1) all’articolo 40 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   Nella contabilità tenuta conformemente all’articolo 60, lettera f), del regolamento di base, gli importi corrispondenti a un’irregolarità segnalata alla Commissione a norma dell’articolo 55 sono identificati con il numero di riferimento attribuito a tale irregolarità o con un altro metodo adeguato.»; 2) l’articolo 46 è così modificato: a) il paragrafo 2 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: «Entro il 31 marzo di ogni anno l’autorità di certificazione presenta alla Commissione una dichiarazione secondo il modello contenuto nell’allegato X che indichi, per ogni asse prioritario del programma operativo:»; ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli importi recuperati che sono stati detratti dalle dichiarazioni di spesa presentate l’anno precedente;» iii) è aggiunta la seguente lettera d): «d) un elenco degli importi per i quali è stata stabilita l’impossibilità di un recupero nell’anno precedente o per i quali il recupero non è previsto, classificati in base all’anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione.» iv) sono aggiunti i seguenti commi: «Ai fini del primo comma, lettere a), b) e c), gli importi complessivi corrispondenti alle irregolarità segnalate alla Commissione conformemente all’articolo 55 sono comunicati per ciascun asse prioritario. Ai fini del primo comma, lettera d), gli importi corrispondenti a un’irregolarità segnalata alla Commissione a norma dell’articolo 55 sono identificati con il numero di riferimento di tale irregolarità o con un altro metodo adeguato.»; b) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter: «2 bis   Per ciascun importo di cui al paragrafo 2, lettera d), l’autorità di certificazione indica se la parte comunitaria deve essere finanziata dal bilancio generale dell’Unione europea. La parte comunitaria è finanziata dal bilancio generale dell’Unione europea se, entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione, la Commissione: a) non chiede informazioni ai fini dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento di base; b) non informa gli Stati membri per iscritto della sua intenzione di aprire un’inchiesta su tale importo; c) non chiede allo Stato membro di continuare la procedura di recupero. Il termine di un anno non si applica in caso di frode sospettata o accertata. 2 ter   Ai fini della dichiarazione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri che non hanno adottato l’euro entro la data di presentazione della dichiarazione convertono in euro gli importi in moneta nazionale utilizzando il tasso di cambio di cui all’articolo 95, paragrafo 3, del regolamento di base. Se gli importi corrispondono alle spese registrate nella contabilità dell’autorità di certificazione per un periodo superiore a un mese, può essere utilizzato il tasso di cambio del mese in cui sono state registrate le ultime spese.»; 3) l’articolo 55 è così modificato: a) al paragrafo 1, secondo comma, le lettere da l) a o) sono sostituite dalle seguenti: «l) il totale delle spese ammissibili e il contributo pubblico approvato per l’operazione, nonché il corrispondente importo del contributo comunitario; m) le spese e il contributo pubblico certificati alla Commissione per i quali è stata constatata l’irregolarità e il corrispondente importo del contributo comunitario a rischio; n) in caso di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato alle persone o agli altri soggetti di cui alla lettera k), gli importi che sarebbero stati pagati indebitamente se l’irregolarità non fosse stata scoperta; o) il codice della regione o area in cui l’operazione è stata situata o effettuata, precisando il livello NUTS o altro;» b) al paragrafo 2, primo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all’autorità di gestione o all’autorità di certificazione prima che siano individuati dall’autorità, sia anteriormente che posteriormente all’inserimento della spesa in questione in una dichiarazione certificata presentata alla Commissione; c) i casi che sono individuati e corretti dall’autorità di gestione o dall’autorità di certificazione prima dell’inserimento della spesa in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Qualora alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare quelle relative alle pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità e al modo in cui è stata individuata, non siano disponibili o debbano essere rettificate, gli Stati membri forniscono, per quanto possibile, i dati mancanti o rettificati quando presentano alla Commissione le successive relazioni trimestrali sulle irregolarità.»; 4) l’articolo 57 è sostituito dall’articolo seguente: «Articolo 57 Comunicazione dei provvedimenti consequenziali 1.   Oltre alle informazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione, entro due mesi dal termine di ogni trimestre, con riferimento a ogni precedente comunicazione effettuata a norma di tale articolo, informazioni dettagliate concernenti l’apertura, la conclusione o l’abbandono di procedimenti sanzionatori amministrativi o penali in relazione alle irregolarità segnalate nonché l’esito di tali procedimenti. Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche: a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale; b) se le sanzioni risultano dalla violazione del diritto comunitario o nazionale; c) le disposizioni che fissano le sanzioni; d) se è stata accertata una frode. 2.   Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro fornisce informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.»; 5) l’articolo 60 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Cooperazione con gli Stati membri». b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo 1, la Commissione, qualora ritenga che per la natura dell’irregolarità, pratiche identiche o analoghe possano riscontrarsi in altri Stati membri, sottopone la questione al comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi, istituito dalla decisione 94/140/CE della Commissione (*1). La Commissione informa ogni anno tale comitato e il comitato di cui all’articolo 101 del regolamento di base in merito all’entità delle irregolarità riscontrate a danno del Fondo e alle varie categorie di irregolarità, ripartite per tipo e numero. (*1)   GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27.»;" 6) l’articolo 62 è soppresso; 7) l’articolo 63 è così modificato: a) al paragrafo 1 sono soppressi il secondo, il terzo e il quarto comma; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro come valuta nazionale alla data di presentazione della notifica di cui all’articolo 55, paragrafo 1, convertono in euro gli importi in valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio di cui all’articolo 95, paragrafo 3, del regolamento di base. Se gli importi corrispondono alle spese contabilizzate dall’autorità di certificazione per un periodo superiore a un mese, può essere utilizzato il tasso di cambio del mese in cui sono state contabilizzate le ultime spese. Se le spese non sono state contabilizzate dall’autorità di certificazione, viene applicato il più recente tasso di cambio contabile pubblicato dalla Commissione in formato elettronico.»; 8) l’allegato X è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
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