Art. 1
In vigore dal 20 dic 2010
1. Le possibilità di pesca stabilite nel protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
a)
tonniere con reti a circuizione
Spagna
22 unità
Francia
23 unità
Italia
3 unità
b)
pescherecci con palangari di superficie
Spagna
2 unità
Francia
5 unità
Portogallo
5 unità
2. Fatti salvi l’accordo e il protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008.
3. Se le domande relative alle autorizzazioni di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento è fissato a dieci giorni lavorativi.
Storico versioni
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