Art. 1

In vigore dal 20 dic 2010
1.   Le possibilità di pesca stabilite nel protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri come segue: a) tonniere con reti a circuizione Spagna 22 unità Francia 23 unità Italia 3 unità b) pescherecci con palangari di superficie Spagna 2 unità Francia 5 unità Portogallo 5 unità 2.   Fatti salvi l’accordo e il protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008. 3.   Se le domande relative alle autorizzazioni di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento è fissato a dieci giorni lavorativi.
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