Art. 12

In vigore dal 20 dic 2010
Con effetto dal 1o luglio 2010, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 002,90 EUR, il limite superiore a 2 005,78 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2010, la detrazione forfettaria di cui all’articolo 96, paragrafo 7 è fissata a 911,73 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2010, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 882,33 EUR e il limite superiore a 2 076,07 EUR.
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