Art. 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
In vigore dal 17 dic 2010
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a)
gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b)
le ridistribuzioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
c)
gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96;
d)
i quantitativi riportati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96;
e)
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
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