Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 16 dic 2010
Disposizioni transitorie Gli Stati membri le cui normative nazionali, in vigore anteriormente all’8 luglio 2010, stabiliscono una riduzione del coefficiente unitario che va oltre gli obiettivi fissati a livello di Unione conformemente al regolamento (UE) n. 691/2010, possono esentare i loro fornitori di servizi di navigazione aerea dall’applicazione dell’articolo 11 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1794/2006. Tale esenzione è applicabile al periodo per cui le normative nazionali fissano una riduzione del coefficiente unitario ma non oltre il termine del primo periodo di riferimento nel 2014. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a Eurocontrol le misure adottate. Gli Stati membri possono differire l’applicazione del regolamento (CE), come modificato dal presente regolamento, per quanto riguarda le tariffe di terminale fino al 31 dicembre 2014. Essi ne informano la Commissione. Laddove gli Stati membri concedano detta esenzione, tutti i costi della fornitura di servizi di navigazione aerea di terminale possono essere recuperati fino al 31 dicembre 2014.
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