Art. 1

In vigore dal 15 dic 2010
All’articolo 182 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La deroga di cui all’articolo 180, paragrafo 2, del presente regolamento, si applica all’aiuto concesso dalla Germania nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici (in prosieguo “il monopolio”) per i prodotti commercializzati, dopo ulteriore trasformazione, da parte del monopolio come alcol etilico di origine agricola di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tale deroga resta in vigore fino al 31 dicembre 2017, fa salva l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 1, e paragrafo 3, prima frase, del TFUE e rispetta le seguenti condizioni: a) la produzione complessiva di alcol etilico che può usufruire dell’aiuto nell’ambito del monopolio diminuisce progressivamente per passare da 600 000 hl nel 2011 a 420 000 hl nel 2012 e a 240 000 hl nel 2013 e non può superare i 60 000 hl all’anno dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017, data alla quale il monopolio cesserà di esistere; b) la produzione delle distillerie agricole sotto sigillo che possono beneficiare dell’aiuto diminuisce progressivamente per passare da 540 000 hl nel 2011 a 360 000 hl nel 2012 e a 180 000 hl nel 2013. Entro il 31 dicembre 2013, tutte le distillerie agricole sotto sigillo lasciano il monopolio. Una volta lasciato il monopolio, ciascuna distilleria agricola sotto sigillo può ricevere un aiuto compensativo di 257,50 EUR per hl di diritti di distillazione nominali, ai sensi della normativa tedesca vigente. Tale aiuto compensativo può essere concesso non oltre il 31 dicembre 2013. Esso può tuttavia essere versato in più rate, l’ultima delle quali non oltre il 31 dicembre 2017; c) le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, i proprietari di materie prime e le distillerie cooperative di frutta possono beneficiare dell’aiuto concesso dal monopolio fino al 31 dicembre 2017, a condizione che la produzione che beneficia dell’aiuto non superi i 60 000 hl all’anno; d) l’importo complessivo degli aiuti versati dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 non deve superare 269,9 milioni di EUR e quello degli aiuti erogati dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 non deve superare 268 milioni di EUR; e e) entro il 30 giugno di ogni anno, la Germania presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del monopolio e sull’aiuto concesso in questo ambito nel corso dell’anno precedente. La Comissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, le relazioni annuali da presentare negli anni dal 2013 al 2016 includono un piano di uscita annuale per l’anno successivo per quanto riguarda le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, i proprietari di materie prime e le distillerie cooperative di frutta.»
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