Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 663/2009
In vigore dal 15 dic 2010
Modifiche del regolamento (CE) n. 663/2009
Il regolamento (CE) n. 663/2009 è così modificato:
1)
all’ è aggiunto il seguente comma:
«Il presente regolamento prevede la creazione di uno strumento finanziario (“lo strumento”) a sostegno di iniziative in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili.»;
2)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli impegni giuridici specifici di cui al capo II che attuano gli impegni di bilancio presi nel 2009 e 2010 sono assunti entro il 31 dicembre 2010. Gli impegni giuridici specifici di cui al capo II bis sono assunti entro il 31 marzo 2011.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Gli intermediari finanziari di cui all’allegato II si adoperano per assegnare tutti i fondi del contributo dell’Unione di cui dispone lo strumento a progetti di investimento e all’assistenza tecnica per progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili entro il 31 marzo 2014. Dopo tale data non potrà essere più assegnato alcun finanziamento a titolo di contributo dell’Unione. Tutti i finanziamenti a titolo di contributo dell’Unione non assegnati dagli intermediari finanziari entro il 31 marzo 2014 sono restituiti al bilancio generale dell’Unione. Il finanziamento a titolo di contributo dell’Unione destinato a progetti di investimento rimane investito per un determinato periodo di tempo che non può protrarsi oltre il 31 marzo 2034. L’Unione ha diritto a profitti dai propri investimenti nello strumento per tutta la durata dello strumento, in proporzione al suo contributo allo strumento e in conformità con i suoi diritti di azionista.»;
3)
è inserito il seguente capo:
«CAPO II bis
STRUMENTO FINANZIARIO
Articolo 21 bis
Fondi che non possono essere impegnati ai sensi del capo II
1. A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, gli stanziamenti che non possono essere oggetto degli impegni giuridici specifici di cui al capo II per un importo di 146 344 644,50 EUR sono destinati allo strumento di cui all’, quarto comma, al fine di sviluppare strumenti di finanziamento adeguati in cooperazione con le istituzioni finanziarie, in modo da dare un forte impulso ai progetti in materia di efficienza energetica e a quelli finalizzati allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.
2. Lo strumento è attuato a norma dell’allegato II. Allo strumento non si applica l’articolo 23, paragrafo 1.
3. L’esposizione dell’Unione in relazione allo strumento, incluse le commissioni di gestione e le altre spese ammissibili, è limitata all’importo del contributo dell’Unione allo strumento di cui al paragrafo 1, senza alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell’Unione.»;
4)
l’articolo 22 è soppresso;
5)
l’articolo 23 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il sostegno EEPR copre unicamente le spese di realizzazione connesse al progetto sostenute dai beneficiari e, per quanto riguarda i progetti previsti dall’articolo 9, anche da terzi responsabili della realizzazione del progetto. Le spese sostenute ai sensi del capo II possono essere ammissibili a decorrere dal 13 luglio 2009.»;
b)
è inserito il seguente paragrafo:
«2 bis. L’assistenza finanziaria concessa ai sensi del capo II bis copre le spese relative ai progetti di investimento e all’assistenza tecnica per progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili sostenute dai beneficiari di cui al punto 3 della parte A dell’allegato II. Tali spese possono essere ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2011.»;
6)
l’articolo 27 è così modificato:
a)
è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis. Entro il 30 giugno 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia di valutazione sulle misure adottate ai sensi del capo II bis riguardante in particolare:
a)
l’efficacia dei costi, l’effetto leva e l’addizionalità dimostrata dallo strumento;
b)
la prova della sana gestione finanziaria;
c)
la misura in cui lo strumento ha conseguito gli obiettivi di cui al presente regolamento;
d)
la misura in cui è necessario il costante sostegno dello strumento per progetti in materia di efficienza energetica e quelli finalizzati allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.
La relazione di valutazione intermedia, se del caso, in particolare se la valutazione da parte della Commissione delle misure adottate a norma del capo II bis è positiva, è accompagnata da una proposta legislativa per la prosecuzione dello strumento.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sui risultati conseguiti dall’EEPR a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento finanziario.»;
7)
all’articolo 28 è aggiunto il comma seguente:
«La relazione comprende informazioni su tutti i costi generali legati all’istituzione e all’attuazione dello strumento di cui al capo II bis.»;
8)
l’allegato è rinominato «allegato I» ed è aggiunto il seguente allegato:
«ALLEGATO II
STRUMENTO FINANZIARIO
A. Attuazione dello strumento finanziario per progetti in materia di energia sostenibile
1. Portata dello strumento
Lo strumento finanziario (“lo strumento”) è utilizzato per lo sviluppo di progetti nel settore del risparmio energetico, dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili e faciliterà il finanziamento degli investimenti in tali settori da parte delle autorità pubbliche locali, regionali e, in casi debitamente giustificati, nazionali. Lo strumento sarà attuato in conformità alle disposizioni sulla delegazione dei compiti di esecuzione del bilancio stabilite nel regolamento finanziario e nelle sue modalità di esecuzione.
Lo strumento verrà utilizzato per finanziare progetti nel settore delle energie sostenibili, soprattutto in ambiente urbano. Ciò comprende, in particolare, progetti concernenti:
a)
edifici pubblici e privati che prevedano soluzioni in materia di efficienza energetica e/o di energie rinnovabili, comprese quelle basate sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);
b)
investimenti nella produzione combinata di calore ed elettricità, compresa la microcogenerazione, e nelle reti di teleriscaldamento e/o di teleraffreddamento ad alto rendimento energetico, soprattutto a partire da fonti di energia rinnovabili;
c)
fonti energetiche rinnovabili decentralizzate e integrate nel contesto locale nonché la loro integrazione nelle reti elettriche;
d)
microgenerazione da fonti energetiche rinnovabili;
e)
trasporti urbani puliti a favore di una maggiore efficienza energetica e dell’integrazione delle fonti di energia rinnovabili con un’attenzione particolare ai trasporti pubblici, ai veicoli elettrici e a idrogeno nonché alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
f)
infrastrutture locali, comprese un’illuminazione efficiente dell’infrastruttura pubblica esterna, quali l’illuminazione stradale, soluzioni per lo stoccaggio dell’elettricità, contatori e reti elettriche intelligenti che facciano pieno uso delle TIC;
g)
l’efficienza energetica e tecnologie in materia di energia rinnovabile aventi un potenziale economico e di innovazione che utilizzino le migliori procedure disponibili.
Lo strumento può altresì essere impiegato per fornire incentivi e assistenza tecnica, come pure per sensibilizzare le autorità locali, regionali e nazionali in modo da garantire un uso ottimale dei fondi strutturali e di coesione, specie quando si tratta di apportare miglioramenti nei settori dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, nell’edilizia abitativa e in altri tipi di costruzioni. Lo strumento sostiene progetti di investimento che dimostrino di essere economicamente e finanziariamente realizzabili per poter rimborsare i capitali assegnati loro dallo strumento e attrarre investimenti pubblici e privati. Lo strumento può quindi essere impiegato tra l’altro per fornire accantonamenti e l’allocazione di capitali per prestiti, garanzie, partecipazioni e altri prodotti finanziari. Inoltre, fino al 15 % dei finanziamenti di cui all’articolo 21 bis può essere utilizzato per fornire assistenza tecnica alle autorità locali, regionali o nazionali, per l’istituzione dei progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili e la fase iniziale di applicazione della relativa tecnologia.
2. Sinergie
Nel concedere assistenza finanziaria o tecnica, occorre altresì prestare attenzione alle sinergie con altre risorse finanziarie disponibili negli Stati membri, quali i fondi strutturali e di coesione e lo strumento ELENA, al fine di evitare sovrapposizioni con altri strumenti finanziari.
3. Beneficiari
A beneficiare dello strumento saranno autorità pubbliche, di preferenza a livello locale e regionale, ed enti pubblici o privati che operino per conto di dette autorità.
B. Cooperazione con gli intermediari finanziari
1. Selezione e requisiti generali, compresi i costi
Lo strumento è istituito in cooperazione con uno o più intermediari finanziari ed è aperto alla partecipazione di opportuni investitori. In conformità alle disposizioni e ai criteri definiti nel presente allegato, la selezione degli intermediari finanziari è effettuata sulla base della loro comprovata capacità di usare i fondi nel modo più efficiente ed efficace.
La Commissione garantisce che l’importo totale dei costi generali legati all’istituzione e all’attuazione dello strumento finanziario, comprese le spese di gestione e altre spese ammissibili imputate dagli intermediari finanziari, rimanga quanto più limitato possibile, in linea con la migliore pratica per analoghi strumenti e salvaguardando comunque la necessaria qualità dello strumento.
Il contributo dell’Unione allo strumento è attuato dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 53 e 54 del regolamento finanziario.
Gli intermediari finanziari si attengono agli obblighi specifici in materia di delegazione dei compiti di esecuzione del bilancio stabiliti nel regolamento finanziario e nelle sue modalità di esecuzione, specie per quanto riguarda le norme di aggiudicazione degli appalti, il controllo esterno, la contabilità e la revisione contabile. Gli intermediari finanziari si vedono finanziare unicamente le spese di gestione o i costi legati all’istituzione e all’attuazione dello strumento finanziario.
I dettagli sulle modalità di istituzione e le condizioni quadro dello strumento, compresi il monitoraggio e il controllo, sono definiti in uno o più accordi tra la Commissione e gli intermediari finanziari.
2. Disponibilità delle informazioni
Lo strumento mette a disposizione online tutte le informazioni sulla gestione del programma che siano rilevanti per le parti interessate. Ciò comprende, in particolare, le procedure di domanda, le informazioni sulle migliori pratiche e una rassegna dei progetti e delle relazioni.
C. Condizioni di finanziamento e di ammissibilità e criteri di selezione
1. Portata del finanziamento
In conformità del presente allegato, lo strumento si limiterà al finanziamento:
a)
di progetti di investimento che hanno un impatto rapido, quantificabile e sostanziale sulla ripresa economica nell’Unione, sul miglioramento della sicurezza energetica e sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra; e
b)
dell’assistenza tecnica per progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili.
2. Fattori da tenere in considerazione
Per quanto riguarda la selezione dei progetti, particolare attenzione è prestata all’equilibrio geografico.
Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti di investimento si presterà la debita attenzione alla creazione di un potente effetto leva tra i fondi dell’Unione e il totale degli investimenti mobilitati in modo da incrementare significativamente gli investimenti in tutta l’Unione. Tuttavia, l’effetto leva per i singoli progetti d’investimento può variare, a seconda di una serie di fattori quali la dimensione reale e il tipo di un progetto e le condizioni locali, tra cui le dimensioni e la capacità finanziaria del beneficiario.
3. Condizioni per l’accesso delle autorità pubbliche al finanziamento in base allo strumento
Le autorità pubbliche che richiedono un finanziamento per progetti di investimento o l’assistenza tecnica ai progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili e soddisfano le seguenti condizioni:
a)
sono politicamente impegnate nella lotta contro i cambiamenti climatici o si apprestano a farlo, compresi eventualmente obiettivi concreti, ad esempio in relazione all’incremento dell’efficienza energetica e/o all’uso di energia da fonti rinnovabili;
b)
stanno operando verso l’elaborazione di strategie pluriennali per la mitigazione dei cambiamenti climatici e, se del caso, per il raggiungimento dei loro obiettivi o stanno partecipando ad una strategia pluriennale a livello locale, regionale o nazionale per mitigare i cambiamenti climatici;
c)
accettano di rendere conto pubblicamente dei progressi compiuti nel quadro della loro strategia globale.
4. Ammissibilità e criteri di selezione dei progetti di investimento finanziati a titolo dello strumento
I progetti di investimento finanziati a titolo dello strumento dovranno rispettare i seguenti criteri di ammissibilità e di selezione:
a)
la solidità ed adeguatezza tecnica dell’impostazione;
b)
la solidità e l’efficacia dei costi del finanziamento durante tutta la fase di investimento dell’azione;
c)
l’equilibrio geografico di tutti i progetti contemplati dal presente regolamento;
d)
il grado di maturità, definito come il raggiungimento della fase d’investimento e il sostenimento, il prima possibile, di spese sostanziali in conto capitale;
e)
la misura in cui il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l’attuazione dell’azione;
f)
la misura in cui il finanziamento a titolo dello strumento stimolerà i finanziamenti pubblici e privati;
g)
la possibilità di quantificare l’impatto socioeconomico;
h)
la possibilità di quantificare l’impatto ambientale.
5. Ammissibilità e criteri di selezione dei progetti di assistenza tecnica finanziati a titolo dello strumento
L’assistenza tecnica per i progetti finanziati a titolo dello strumento devono soddisfare i criteri di ammissibilità e di selezione di cui al punto 4, lettere a), c), e), f) e g).»
Storico versioni
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