Art. 1
In vigore dal 15 dic 2010
Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:
1)
l’allegato I è così modificato:
a)
nella parte 1, è soppressa la menzione delle Marianne settentrionali;
b)
nella parte 2, è soppressa la menzione di Taiwan.
2)
all’allegato II è aggiunta la seguente parte:
«4.
ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO:
Taiwan (*1)
(*1) L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti rilasciati da Taiwan che includono un numero di carta d’identità.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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