Art. 1

In vigore dal 15 dic 2010
Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato: 1) l’allegato I è così modificato: a) nella parte 1, è soppressa la menzione delle Marianne settentrionali; b) nella parte 2, è soppressa la menzione di Taiwan. 2) all’allegato II è aggiunta la seguente parte: «4. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO: Taiwan (*1) (*1)  L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti rilasciati da Taiwan che includono un numero di carta d’identità.» "
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