Art. 1
In vigore dal 13 dic 2010
1. Le possibilità di pesca previste nel protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
a)
tonniere con reti a circuizione
Spagna
5 unità
Francia
1 unità
b)
pescherecci con palangari di superficie:
Spagna
12 unità
2. Fatti salvi l’accordo e il protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento è fissato a dieci giorni lavorativi.
Storico versioni
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