Art. 1
In vigore dal 13 dic 2010
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Con effetto dal 1o luglio 2009, all’articolo 66 dello statuto la tabella degli stipendi base mensili per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla seguente:
1.7.2009
SCATTO
GRADO
1
2
3
4
5
16
16 902,14
17 612,39
18 352,49
15
14 938,67
15 566,42
16 220,54
16 671,82
16 902,14
14
13 203,29
13 758,11
14 336,24
14 735,10
14 938,67
13
11 669,50
12 159,87
12 670,85
13 023,37
13 203,29
12
10 313,89
10 747,30
11 198,91
11 510,48
11 669,50
11
9 115,76
9 498,82
9 897,97
10 173,34
10 313,89
10
8 056,81
8 395,37
8 748,15
8 991,54
9 115,76
9
7 120,87
7 420,10
7 731,90
7 947,02
8 056,81
8
6 293,66
6 558,13
6 833,71
7 023,84
7 120,87
7
5 562,55
5 796,29
6 039,86
6 207,90
6 293,66
6
4 916,36
5 122,95
5 338,23
5 486,75
5 562,55
5
4 345,24
4 527,84
4 718,10
4 849,37
4 916,36
4
3 840,47
4 001,85
4 170,01
4 286,03
4 345,24
3
3 394,33
3 536,97
3 685,60
3 788,13
3 840,47
2
3 000,02
3 126,09
3 257,45
3 348,08
3 394,33
1
2 651,52
2 762,94
2 879,04
2 959,14
3 000,02 »
2)
gli articoli da 4 a 17 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 4
Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 910,82 EUR e a 1 214,42 EUR per le famiglie monoparentali.
Articolo 5
Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 170,35 EUR.
Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 372,24 EUR.
Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 252,56 EUR.
Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 90,93 EUR.
Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 504,89 EUR.
Con effetto dal 14 luglio 2009, l’importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 362,95 EUR.
Articolo 6
Con effetto dal 1o gennaio 2010, l’indennità a chilometro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:
0 EUR/km per il tratto di distanza tra
0 e 200 km,
0,3786 EUR/km per il tratto di distanza tra
201 e 1 000 km,
0,6310 EUR/km per il tratto di distanza tra
1 001 e 2 000 km,
0,3786 EUR/km per il tratto di distanza tra
2 001 e 3 000 km,
0,1261 EUR/km per il tratto di distanza tra
3 001 e 4 000 km,
0,0608 EUR/km per il tratto di distanza tra
4 001 e 10 000 km,
0 EUR/km per la distanza superiore a
10 000 km.
Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:
—
189,29 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,
—
378,55 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.
Articolo 7
Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:
—
39,13 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia,
—
31,55 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.
Articolo 8
Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
—
1 113,88 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,
—
662,31 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.
Articolo 9
Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 335,85 EUR, il limite superiore a 2 671,72 EUR e la detrazione forfettaria a 1 214,42 EUR.
Articolo 10
Con effetto dal 1o luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:
GRUPPO DI FUNZIONI
1.7.2009
SCATTO
GRADO
1
2
3
4
5
6
7
IV
18
5 826,60
5 947,77
6 071,45
6 197,71
6 326,60
6 458,17
6 592,47
17
5 149,70
5 256,79
5 366,11
5 477,70
5 591,61
5 707,90
5 826,60
16
4 551,44
4 646,09
4 742,71
4 841,34
4 942,01
5 044,79
5 149,70
15
4 022,68
4 106,33
4 191,73
4 278,90
4 367,88
4 458,72
4 551,44
14
3 555,35
3 629,29
3 704,76
3 781,80
3 860,45
3 940,73
4 022,68
13
3 142,31
3 207,66
3 274,36
3 342,46
3 411,96
3 482,92
3 555,35
III
12
4 022,61
4 106,26
4 191,65
4 278,81
4 367,79
4 458,61
4 551,33
11
3 555,31
3 629,24
3 704,71
3 781,75
3 860,39
3 940,66
4 022,61
10
3 142,29
3 207,64
3 274,34
3 342,43
3 411,93
3 482,88
3 555,31
9
2 777,26
2 835,01
2 893,97
2 954,14
3 015,57
3 078,28
3 142,29
8
2 454,63
2 505,67
2 557,78
2 610,97
2 665,26
2 720,68
2 777,26
II
7
2 777,20
2 834,96
2 893,93
2 954,12
3 015,56
3 078,28
3 142,31
6
2 454,51
2 505,56
2 557,68
2 610,87
2 665,18
2 720,61
2 777,20
5
2 169,32
2 214,44
2 260,50
2 307,51
2 355,51
2 404,50
2 454,51
4
1 917,26
1 957,14
1 997,84
2 039,40
2 081,82
2 125,12
2 169,32
I
3
2 361,91
2 410,93
2 460,97
2 512,05
2 564,18
2 617,40
2 671,72
2
2 088,03
2 131,37
2 175,60
2 220,76
2 266,85
2 313,89
2 361,91
1
1 845,91
1 884,22
1 923,33
1 963,24
2 003,99
2 045,58
2 088,03
Articolo 11
Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
—
837,82 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,
—
496,72 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.
Articolo 12
Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 001,90 EUR, il limite superiore a 2 003,78 EUR e la detrazione forfettaria a 910,82 EUR.
Con effetto dal 14 luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 881,45 EUR e il limite superiore a 2 074,00 EUR.
Articolo 13
Con effetto dal 1o luglio 2009, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (*1) sono fissate rispettivamente a 381,79 EUR, 576,26 EUR, 630,06 EUR e 858,98 EUR.
Articolo 14
Con effetto dal 1o luglio 2009, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (*2) si applica il coefficiente 5,511255.
Articolo 15
Con effetto dal 1o luglio 2009, la tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla seguente:
1.7.2009
SCATTO
GRADO
1
2
3
4
5
6
7
8
16
16 902,14
17 612,39
18 352,49
18 352,49
18 352,49
18 352,49
15
14 938,67
15 566,42
16 220,54
16 671,82
16 902,14
17 612,39
14
13 203,29
13 758,11
14 336,24
14 735,10
14 938,67
15 566,42
16 220,54
16 902,14
13
11 669,50
12 159,87
12 670,85
13 023,37
13 203,29
12
10 313,89
10 747,30
11 198,91
11 510,48
11 669,50
12 159,87
12 670,85
13 203,29
11
9 115,76
9 498,82
9 897,97
10 173,34
10 313,89
10 747,30
11 198,91
11 669,50
10
8 056,81
8 395,37
8 748,15
8 991,54
9 115,76
9 498,82
9 897,97
10 313,89
9
7 120,87
7 420,10
7 731,90
7 947,02
8 056,81
8
6 293,66
6 558,13
6 833,71
7 023,84
7 120,87
7 420,10
7 731,90
8 056,81
7
5 562,55
5 796,29
6 039,86
6 207,90
6 293,66
6 558,13
6 833,71
7 120,87
6
4 916,36
5 122,95
5 338,23
5 486,75
5 562,55
5 796,29
6 039,86
6 293,66
5
4 345,24
4 527,84
4 718,10
4 849,37
4 916,36
5 122,95
5 338,23
5 562,55
4
3 840,47
4 001,85
4 170,01
4 286,03
4 345,24
4 527,84
4 718,10
4 916,36
3
3 394,33
3 536,97
3 685,60
3 788,13
3 840,47
4 001,85
4 170,01
4 345,24
2
3 000,02
3 126,09
3 257,45
3 348,08
3 394,33
3 536,97
3 685,60
3 840,47
1
2 651,52
2 762,94
2 879,04
2 959,14
3 000,02
Articolo 16
Con effetto dal 1o luglio 2009, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’ex articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1o maggio 2004 è fissato a:
—
131,71 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,
—
201,94 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.
Articolo 17
Con effetto dal 14 luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:
Grado
1
2
3
4
5
6
7
Stipendi base per lavoro a tempo pieno
1 679,08
1 956,12
2 120,85
2 299,45
2 493,09
2 703,03
2 930,66
Grado
8
9
10
11
12
13
14
Stipendi base per lavoro a tempo pieno
3 177,45
3 445,03
3 735,14
4 049,67
4 390,70
4 760,44
5 161,33
Grado
15
16
17
18
19
Stipendi base per lavoro a tempo pieno
5 595,96
6 067,21
6 578,13
7 132,08
7 732,68
(*1) Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1)."
(*2) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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