Art. 3
Procedure per la valutazione delle domande
In vigore dal 10 dic 2010
Procedure per la valutazione delle domande
1. Nell'esaminare le domande delle autorizzazioni di sicurezza presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano la procedura stabilita all'allegato I del presente regolamento per valutare la conformità ai requisiti indicati nella direttiva 2004/49/CE. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono utilizzare i criteri di valutazione stabiliti all'allegato II del presente regolamento.
2. Durante la valutazione, le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono accettare che i richiedenti si impegnino a gestire i rischi tramite l'uso di contratti con terzi. I contratti specificano anche lo scambio di informazioni necessarie a garantire il funzionamento sicuro dei veicoli, specialmente in aree correlate alla gestione della manutenzione.
3. I prodotti o i servizi forniti dalle imprese appaltatrici o dai fornitori ai gestori dell'infrastruttura saranno ritenuti conformi ai requisiti se le imprese appaltatrici, i fornitori o i prodotti sono certificati conformemente ai sistemi di certificazione pertinenti stabiliti a norma della legislazione dell'Unione per la fornitura di tali prodotti e servizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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