Art. 1

In vigore dal 9 dic 2010
Le indicazioni sulla salute di cui all’allegato del presente regolamento non sono inserite nell’elenco dell’UE delle indicazioni consentite di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Possono tuttavia continuare a essere impiegate per un periodo di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
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