Art. 1
In vigore dal 9 dic 2010
L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non è inserita nell'elenco dell'Unione delle indicazioni consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Può tuttavia continuare ad essere impiegata per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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