Art. 1

In vigore dal 7 dic 2010
Per la campagna di commercializzazione 2010/2011, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 94, paragrafo 1 bis, in combinato disposto con l'allegato XI, punto A.II, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è la seguente: — Danimarca 84 tonnellate; — Grecia 0 tonnellate; — Irlanda 0 tonnellate; — Italia 0 tonnellate; — Lussemburgo 0 tonnellate.
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