Art. 1

In vigore dal 7 dic 2010
È inserito il seguente articolo nel regolamento (CE) n. 147/2003: «Articolo 3 bis 1.   Per garantire un’applicazione rigorosa degli della decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (*1), tutti i beni importati nel territorio doganale dell’Unione o esportati dal territorio doganale dell’Unione, diretti in Somalia e provenienti da tale paese, sono assoggettati all’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive alle autorità competenti degli Stati membri interessati. 2.   Le norme che disciplinano l’obbligo di fornire informazioni prima dell’arrivo o della partenza, in particolare per quanto riguarda la persona che fornisce tali informazioni, i termini da rispettare e i dati da chiedere, sono stabilite nelle disposizioni pertinenti in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (*2) e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*3). 3.   Inoltre, la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 dichiara se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (*4) e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad esenzione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata. 4.   Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti indicati nel presente articolo possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le precisazioni necessarie. 5.   A decorrere dal 1o gennaio 2011, gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al paragrafo 3 sono presentati per iscritto o utilizzando una dichiarazione in dogana, a seconda dei casi. (*1)   GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17." (*2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1." (*3)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1." (*4)   GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.» "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:1137:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo