Art. 1
In vigore dal 3 dic 2010
I centri d’intervento per i cereali di cui all’ del regolamento (UE) n. 1272/2009 sono designati nell’allegato del presente regolamento.
Gli indirizzi dei luoghi di ammasso collegati ai singoli centri d’intervento e le relative informazioni particolareggiate sono pubblicati su Internet (6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:1125:oj#art-1