Art. 1
In vigore dal 2 dic 2010
La denominazione che figura all'allegato I del presente regolamento è registrata.
In deroga al primo comma, la denominazione «Gouda» può continuare a essere usata entro il territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel proprio ordinamento giuridico.
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