Art. 1

In vigore dal 29 nov 2010
1.   Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo dell’accordo sono così ripartite tra gli Stati membri: a) tonniere con reti a circuizione Spagna 22 unità Francia 22 unità Italia 1 unità b) pescherecci con palangari di superficie Spagna 12 unità Francia 8 unità Portogallo 5 unità 2.   Fatti salvi l’accordo e il protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008. 3.   Se le domande relative alle autorizzazioni di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento è fissato a dieci giorni lavorativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:1212:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo