Art. 1
In vigore dal 29 nov 2010
1. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo dell’accordo sono così ripartite tra gli Stati membri:
a)
tonniere con reti a circuizione
Spagna
22 unità
Francia
22 unità
Italia
1 unità
b)
pescherecci con palangari di superficie
Spagna
12 unità
Francia
8 unità
Portogallo
5 unità
2. Fatti salvi l’accordo e il protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008.
3. Se le domande relative alle autorizzazioni di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento è fissato a dieci giorni lavorativi.
Storico versioni
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