Art. 1
In vigore dal 26 nov 2010
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 10, secondo comma, del regolamento (CE) n. 891/2009, il dazio all'importazione applicabile allo zucchero concessioni CXL recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4320 deve essere ricondotto a zero fino al 31 agosto 2011.
2. I titoli relativi allo zucchero concessioni CXL rilasciati anteriormente al 1o dicembre 2010 possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni vigenti al momento della presentazione delle relative domande. Essi possono altresì essere restituiti, nel qual caso non si applica la sanzione prevista all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009.
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