Art. 3
Definizioni
In vigore dal 24 nov 2010
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, s’intende per:
a)
«persona con disabilità» o «persona a mobilità ridotta», qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o minorazione mentale, o di qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;
b)
«territorio di uno Stato membro», territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con riferimento all’articolo 355 dello stesso, alle condizioni ivi contenute;
c)
«condizioni d'accesso», norme, orientamenti e informazioni pertinenti sull’accessibilità dei terminali portuali e delle navi, comprese le strutture per persone con disabilità o persone a mobilità ridotta;
d)
«vettore», una persona fisica o giuridica, diversa da un operatore turistico, un agente di viaggio o un venditore di biglietti, che offre servizi di trasporto passeggeri o crociere al pubblico;
e)
«vettore dell'Unione», un vettore stabilito nel territorio di uno Stato membro o che offre servizi di trasporto passeggeri da o verso il territorio di uno Stato membro;
f)
«servizio passeggeri», un servizio di trasporto commerciale di passeggeri via mare o per vie navigabili interne effettuato secondo un orario pubblicato;
g)
«servizi integrati», servizi di trasporto interconnessi all’interno di una determinata area geografica, con servizio d’informazione, emissioni di biglietti ed orari unici;
h)
«vettore di fatto», un soggetto diverso dal vettore, che esegue effettivamente il trasporto, interamente o parzialmente;
i)
«vie navigabili interne», un corpo idrico interno navigabile, naturale o artificiale, o sistema di corpi idrici interconnessi sfruttati per il trasporto, come laghi, fiumi o canali o una combinazione di questi;
j)
«porto», un luogo o un’area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte strutture tali da consentire l’attracco di navi, da cui i passeggeri si imbarcano o sbarcano regolarmente;
k)
«terminale portuale», un terminale, che dispone di un vettore o di un operatore di terminale, in un porto dotato di strutture quali banchi di accettazione, biglietteria o sale di ritrovo e personale per l’imbarco o lo sbarco di passeggeri che viaggiano con servizi passeggeri o in crociera;
l)
«nave», un’imbarcazione usata per la navigazione marittima o per vie navigabili interne;
m)
«contratto di trasporto», un contratto di trasporto fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi passeggeri o crociere;
n)
«biglietto», un documento in corso di validità o altro giustificativo di un contratto di trasporto;
o)
«venditore di biglietti», un rivenditore che conclude contratti di trasporto per conto del vettore;
p)
«agente di viaggio», un rivenditore che agisce per conto del passeggero o dell’operatore turistico nella conclusione di contratti di trasporto;
q)
«operatore turistico», un organizzatore o un rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell’, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;
r)
«prenotazione», una prenotazione per la partenza specifica di un servizio passeggeri o una crociera;
s)
«operatore del terminale», un organismo pubblico o privato nel territorio di uno Stato membro responsabile dell’amministrazione e della gestione di un terminale portuale;
t)
«crociera», servizio di trasporto via mare o per vie navigabili interne effettuato esclusivamente a fini di svago o ricreazione, completato da alloggio e altri servizi, di durata superiore a due giorni con pernottamento a bordo;
u)
«sinistro marittimo», il naufragio, il capovolgimento, la collisione o l’incaglio della nave, un’esplosione o un incendio a bordo o un difetto della nave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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