Art. 72

Accesso ai documenti

In vigore dal 24 nov 2010
Accesso ai documenti 1.   Ai documenti detenuti dall’Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta, entro il 31 maggio 2011, le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. 3.   Le decisioni prese dall’Autorità in applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, previo ricorso alla commissione di ricorso, se del caso, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 TFUE.
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Accesso ai documenti (Art. 72 Regolamento (UE) 2010/1095) — Testo vigente | Portale Normativo