Art. 69

Responsabilità dell’Autorità

In vigore dal 24 nov 2010
Responsabilità dell’Autorità 1.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dall’Autorità stessa o dal suo personale nell’esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni. 2.   La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell’Autorità nei confronti dell’Autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell’Autorità.
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Responsabilità dell’Autorità (Art. 69 Regolamento (UE) 2010/1095) — Testo vigente | Portale Normativo