Art. 62

Bilancio dell’Autorità

In vigore dal 24 nov 2010
Bilancio dell’Autorità 1.   Le entrate dell'Autorità, organismo europeo a norma dell’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (47) (in prosieguo il «regolamento finanziario»), sono costituite in particolare da una combinazione di: a) contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari, che sono erogati in conformità di una formula basata sulla ponderazione dei voti di cui all’, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie. Ai fini del presente articolo, l’, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie continua ad applicarsi oltre la scadenza del 31 ottobre 2014 ivi stabilita; b) una sovvenzione dell’Unione iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione Commissione); c) le eventuali commissioni pagate all’Autorità nei casi previsti dai pertinenti strumenti del diritto dell’Unione. 2.   Le spese dell’Autorità comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura, di formazione professionale e operative. 3.   Le entrate e le spese devono essere in pareggio. 4.   Le previsioni di tutte le entrate e di tutte le spese dell’Autorità sono predisposte per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Autorità.
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Bilancio dell’Autorità (Art. 62 Regolamento (UE) 2010/1095) — Testo vigente | Portale Normativo