Art. 53
Compiti
In vigore dal 24 nov 2010
Compiti
1. Il direttore esecutivo si occupa della gestione dell’Autorità e prepara i lavori del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del programma di lavoro annuale dell’Autorità sotto la guida del comitato delle autorità di vigilanza e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.
3. Il direttore esecutivo prende le misure necessarie, in particolare l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Autorità conformemente al presente regolamento.
4. Il direttore esecutivo prepara il programma di lavoro pluriennale di cui all’, paragrafo 2.
5. Ogni anno, entro il 30 giugno, il direttore esecutivo elabora un programma di lavoro per l’esercizio successivo, come previsto all’, paragrafo 2.
6. Il direttore esecutivo redige un progetto preliminare di bilancio dell’Autorità ai sensi dell’ e dà esecuzione al bilancio dell’Autorità ai sensi dell’.
7. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di relazione che prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione e di vigilanza dell’Autorità e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.
8. Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale dell’Autorità le competenze di cui all’ e gestisce le questioni relative al personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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