Art. 38

Salvaguardie

In vigore dal 24 nov 2010
Salvaguardie 1.   L’Autorità assicura che nessuna decisione adottata ai sensi degli o 19 incida in alcun modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. 2.   Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell’, paragrafo 3, incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro due settimane dalla notifica della decisione dell’Autorità all’autorità competente può informare l’Autorità e la Commissione che l’autorità competente non applicherà la decisione. Nella sua notifica, lo Stato membro precisa chiaramente come e perché la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio. Nel caso di una tale notifica, la decisione dell’Autorità è sospesa. Entro un mese dalla notifica dello Stato membro, l’Autorità comunica a quest’ultimo se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l’annulla. Se la decisione è mantenuta o modificata l’Autorità dichiara che non vi sono incidenze sulle competenze in materia di bilancio. Se l’Autorità mantiene la sua decisione, il Consiglio, non oltre due mesi da quando l’Autorità ha informato lo Stato membro ai sensi del quarto comma, decide a maggioranza dei suffragi espressi, in una delle sue riunioni, se mantenere la decisione dell’Autorità. Se il Consiglio, dopo aver considerato la questione, non decide di mantenere la decisione dell’Autorità, conformemente al quinto comma, gli effetti della decisione dell’Autorità cessano. 3.   Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell’, paragrafo 3, incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro tre giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell’Autorità all’autorità competente può informare l’Autorità, la Commissione e il Consiglio che l’autorità competente non applicherà la decisione. Nella sua notifica, lo Stato membro precisa chiaramente come e perché la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio. Nel caso di una tale notifica, la decisione dell’Autorità è sospesa. Entro dieci giorni lavorativi il Consiglio convoca una riunione e decide, a maggioranza semplice dei membri, se revocare la decisione dell’Autorità. Se il Consiglio, dopo aver considerato la questione, non decide di revocare la decisione dell’Autorità, conformemente al quarto comma, la sospensione della decisione dell’Autorità cessa. 4.   Qualora il Consiglio abbia deciso, conformemente al paragrafo 3, di non revocare una decisione dell’Autorità relativa all’, paragrafo 3, e lo Stato membro interessato continui a ritenere che la decisione dell’Autorità incida sulle sue competenze in materia di bilancio, tale Stato membro può informare la Commissione e l’Autorità e chiedere al Consiglio di riesaminare la questione. Lo Stato membro interessato espone chiaramente i motivi del suo disaccordo con la decisione del Consiglio. Entro un termine di quattro settimane dalla notifica di cui al primo comma, il Consiglio conferma la sua decisione originaria o adotta una nuova decisione conformemente al paragrafo 3. Il termine di quattro settimane può essere prorogato di altre quattro settimane dal Consiglio, se le particolari circostanze del caso lo richiedono. 5.   È vietato, in quanto incompatibile con il mercato interno, il ricorso abusivo al presente articolo, specialmente in rapporto ad una decisione adottata dall’Autorità che sia priva di effetti significativi o concreti sotto il profilo del bilancio.
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Salvaguardie (Art. 38 Regolamento (UE) 2010/1095) — Testo vigente | Portale Normativo